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R.D.L. 16/05/1926 n. 112696. Nel caso di revoca di cui all'articolo precedente si provvederà al collaudo dei lavori eseguiti sino alla data del decreto di revoca o di risoluzione accertandone l'importo, che potrà essere rimborsato al concessionario fatta deduzio ne delle somme già corrispostegli nel solo caso in cui i lavori stessi siano riconosciuti utili ai fini della sistemazione del bacino, con criterio insindacabile del Ministero competente, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Comitato tecnico del Magistrato alle acque. 97. Con l'approvazione dei progetti esecutivi i concessionari si intendono investiti delle facoltà che competono alla Pubblica Amministrazione per l'esecuzione delle opere previste nei progetti stessi. Tali facoltà non possono però essere esercitate se non con i mezzi e nei modi previsti dalla legge. 7 - Disposizioni per il Mezzogiorno e le isole. 98. Qualora le opere di sistemazione idraulicoforestale riguardino bacini montani compresi nel territorio delle Provincie del Mezzogiorno e delle isole, la competenza a provvedere, a norma delle disposizioni contenute nel presente Capo, spetta ai Provveditorati alle opere per i compartimenti territoriali, istituiti con R.D.L. 7 luglio 1925 n. 1173, e all'Alto commissario per la città e Provincia di Napoli, istituito con R.D.L. 15 agosto 1925 n. 1636, nei limiti stabiliti dai regi decreti-legge suddetti. CAPO II Costituzione e funzionamento dei consorzi per il rimboschimento ed il rinsal damento di terreni vincolati. 99. I consorzi tra lo Stato e gli enti di cui all'art. 75 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, sono costituiti con decreto reale promosso dal Ministero per l'economia nazionale. La misura dei contributi e degli altri oneri fra gli enti consorziati è stabilita nello stesso decreto. 100. La facoltà di occupazione temporanea e di espropriazione dei terreni vincolati, prevista dagli artt. 76 e 79 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, potrà essere esercitata soltanto dopo che i progetti di rimboschimento e di ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati avranno ottenuto l'approvazione del Comitato fo restale o quella del Magistrato alle acque, nel caso di terreni compresi nel compartimento di questo. 101. Approvati i progetti, gli Ispettorati forestali provvederanno alla pubblicazione della carta topografica e dell'elenco dei terreni compresi nei progetti, nonché alla notificazione dell'elenco ai proprietari interessati. La pubblicazione sarà fatta all'albo del Comune e per un periodo di trenta giorni, durante il quale gli interessati avranno facoltà di presentare ricorsi e fare opposizioni. Trascorso detto periodo il Sindaco invierà i reclami al Comitato forestale od al Magistrato alle acque, i quali con le loro osservazioni trasmetteranno gli atti al Ministero per l'economia nazionale per le definitive determinazioni. La dichiarazione di pubblica utilità sarà fatta dal Ministero per l'economia nazionale col decreto col quale si approva definitivamente il progetto. 102. Qualora siano costituiti i consorzi di cui all'art. 75 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi devono essere preparati a cura degli Ispettori forestali e sottoposti all'approvazione dei Comitati forestali . La contabilità dei fondi consorziali è affidata alla Ragioneria dell'Amministrazione provinciale ed in servizio di cassa al tesoriere della Provincia, il quale provvede ai pagamenti in seguito ad ordini rilasciati dal Presidente del Comitato forestale. L'aggio da corrispondersi al tesoriere sarà prelevato dai contributi degli enti consorziati. Alle spese dei lavori da eseguirsi in economia dall'Ispettorato forestale sarà provveduto con apertura di credito nei limiti stabiliti dal rego lamento generale di contabilità dello Stato. Il funzionario delegato renderà conto di ogni anticipazione nelle forme stabilite dal detto regolamento. Il pagamento delle opere date in appalto sarà effettuato in base alle condizioni stabilite nei rispettivi contratti. Il collaudo dei lavori sarà eseguito da una Commissione nominata nel proprio seno dal Comitato forestale . Nelle Provincie comprese nel compartimento del Magistrato alle acque i Comitati forestali eserciteranno le attribuzioni che in materia di rimboschimenti e rinsaldamenti sono esercitate dai Comitati delle altre Provincie del Regno. Però il loro programma annuale di lavoro deve esse- re sottoposto alla preventiva approvazione del Magistrato suddetto, il quale, esercitando la sua alta sorveglianza sulla attuazione di esso, curerà il coordinamento della attività dei Comitati del proprio compartimento. 103. I consorzi costituiti a norma dell'articolo 75 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, nel sostituirsi alle Commissioni d'imboschimento del Carso continueranno a possedere i terreni e gli altri beni appartenenti a queste ultime. CAPO III Disposizioni per la Basilicata e la Calabria. 104. In applicazione dell'ultimo comma dell'art. 86 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, e del successivo art. 87 il riparto della rendita dei terreni dello Stato, delle Province e dei Comuni della Basilicata e della Calabria a favore degli enti indicati negli articoli stessi sarà fatto dal Ministero del- l'economia nazionale a fine di ogni esercizio finanziario. TITOLO III Norme per ottenere gli incoraggiamenti a favore della silvicoltura e dell'agricoltura montana CAPO I Esenzioni fiscali e contributi finanziari. 105. Il contributo statale stabilito dall'articolo 91 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, situati in zone vincolate o vincolabili per scopi idrogeologici sarà corrisposto anche per la formazione di boschi la cui esistenza e conservazione può essere richiesta per uno degli scopi previsti dall'art. 17 del regio decreto surricordato. 106. Coloro che intendono godere dei benefizi stabiliti dagli artt. 90 e 91 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, devono darne avviso all'Ispettorato forestale indicando il tempo in cui intendono iniziare i lavori. Qualora l'interessato ne faccia richiesta, i criteri e le modalità dei lavori potranno essere stabiliti d'accordo fra l'Ispettorato e l'interessato od un suo delegato. 107. L'esenzione dal pagamento delle imposte e sovrimposte nei casi previsti dall'art. 90 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, sarà concessa e regolata in conformità degli artt. 81 e 82 del presente regolamento. L'ammontare del contributo statale stabilito dall'art. 91 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, sarà corrisposto in base all'importo dei lavori effettivamente eseguiti e dei prezzi unitari risultanti dai progetti approvati dal Comitato forestale con le modalità di cui agli artt. 79 e 80 del presente regolamento. CAPO II Contributo per la propaganda e l'assistenza ai silvicoltori ed industriali forestali. 127. L'Amministrazione forestale, a richiesta dei silvicoltori e degli industriali forestali, o di propria iniziativa, presta l'opera sua al conseguimento degli scopi di cui nell'art. 105 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, sia con consigli ed istruzioni e con i mezzi di propaganda di cui dispone, sia coll'offrire, nei limiti delle esigenze del servizio, l'opera gratuita del proprio perso nale tecnico e di custodia per visfte e direzione dei lavori. Per il conseguimento dei fini di cui nello stesso art. 105 potranno esse- re concessi sussidi, a scopo di propaganda forestale, per pubblicazioni conferenze, riunioni e congressi, incoraggiamenti e concorsi alle esposizioni di silvicoltura e di alpicoltura, e premi e sussidi per la protezione della selvaggina nei boschi. TITOLO IV Norme relative alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato, dei Comuni e di altri enti. CAPO Disposizioni relative alla gestione del Demanio forestale dello Stato. 1 - Del Comitato di amministrazione dell'Azienda. 128. Sono sottoposti alle deliberazioni del Comitato di amministrazione a) i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi, finanziari e patrimoniali dell'Azienda b) i piani di governo dei beni demaniali c) il programma dei lavori per ciascuna foresta ed il relativo bilancio d) le proposte riguardanti variazioni del patrimonio dell'Azienda (acquisti, vendite, cessioni, mutui, costituzioni di servitù) e) tutti gli altri affari che non siano di ordinaria amministrazione o che modifichino comunque il bilancio dell'Azienda oltre i preventivi già approvati. Il Comitato viene convocato normalmente ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente ne riconosca la opportunità. 129. Le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive col visto del Ministro per l'economia nazionale. Le adunanze del Comitato sono valide quando intervengano quattro membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Per assenza od impedimento del Presidente farà le veci di questo il componente più anziano per età. 2 - Norme per l'espropriazione di terreni da incorporarsi nel Demanio forestale. 130. Il Ministro dell'economia nazionale, qualora intenda avvalersi della facoltà di espropriazione accordatagli dal secondo comma dell'art. 111 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, provvederà alla emanazione del relativo decreto, ovvero, nel caso previsto dalla lettera d) del comma suddetto, promuoverà il decreto reale di dichiarazione della pubblica utilità. 131. Il decreto reale o quello ministeriale, di cui all'articolo precedente, sarà pubblicato per almeno sessanta giorni all'albo dei Comuni in cui sono situati i terreni da espropriare insieme con l'elenco dei fondi di cui è autorizzata l'espropriazione. L'elenco, distinto per Comuni, porterà il nome e cognome dei proprietari dei terreni, i dati catastali per l'individuazione di questi ultimi ed il prezzo che si offre per ogni terreno. L'estratto del decreto e dell'elenco dovrà essere notificato a cura del Sindaco ai proprietari interessati. 132. Entro il termine stabilito nella pubblicazione e nella notificazione, i proprietari che intendono accettare il prezzo offerto devono rimetterne dichiarazione scritta al Sindaco ovvero farne dichiarazione verbale al segretario del Comune, che avrà cura di redigerla per iscritto alla presenza dell'interessato e di due testimoni che con lui sottoscrivono la dichiarazione stessa. Scaduto detto termine iSindacirestituiranno all'Amministrazione fore- stale gli atti pubblicati e le dichiarazioni di accettazione del prezzo. Il silenzio dei proprietari si considera come mancata accettazione. E' data facoltà all'Azienda del Demanio forestale di continuare nelle trattative di accordo sul prezzo qualora questo risulti non eccessivamente diverso da quello della prima offerta. 133. Quando a giudizio dell'Amministrazione forestale i tentativi di accordo sul prezzo dei terreni designati per la espropriazione possono ritenersi esauriti, l'Ispettorato forestale inviterà i proprietari che non hanno accettato il preso offerto a designare l'arbitro di loro fiducia. L'invito sarà notificato per mezzo del messo comunale o degli agenti forestali con l'avvertenza che se entro trenta giorni dalla notificazione la designazione non sarà avvenuta si procederà alla nomina d'ufficio. La designazione può esser fatta con le norme stabilite dal comma primo dell'articolo precedente per l'accettazione del prezzo. Quando in uno stesso Comune si espropriano contemporaneamente più terreni destinati a costituire una o più unità, ovvero un solo terreno tenuto in comunione, si applicano le norme di cui all'art. 32 ultimo comma del presente regolamento. 134. L'Ispettorato forestale, venuto in possesso delle notizie di cui sopra, provvederà alla costituzione del Collegio arbitrale, il quale funzionerà in conformità di quanto è prescritto dagli artt. 35 e successivi del presente regolamento. Nel caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente e qualora i proprietari interessati abbiano designato un unico arbitro, la determinazione del prezzo di tutti i terreni potrà esser fatta da un solo Collegio arbitrale. 135. Le indennità ed i rimborsi delle spese di viaggio agli arbitri ed al Segretario del Collegio arbitrale sono liquidate in base alle norme contenute nell'art. 187, comma secondo, lettere a) e b), del presente regolamento. Dette spese fanno parte di quelle giudiziali e sono anticipate dall'Azienda forestale e vanno a carico dell'espropriato quando il prezzo stabilito dagli arbitri risulti inferiore a quello offerto. La loro tassazione, salvo il caso previsto dal primo comma dell'art. 115 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, è fatta in ragione dell'ammontare del prezzo e con riguardo alle circostanze di ciascuna controversia, quando la determinazione del prezzo è stabilita contemporaneamente nei confronti di più proprietari. |
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